1) Definizione di pacchetto di viaggio. - Ai sensi dell’art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: - trasporto; - alloggio; -servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio , p. es . escursioni ,visite ,etc., che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"
2) Disposizioni normative e Disciplina applicabile. - Il contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente a oggetto l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita di servizi turistici singolarmente considerati è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali di contratto, anche dalle clausole particolari convenute nella documentazione consegnata al viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione.
3) Prenotazioni - La prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito ad accettazione da parte del consumatore delle presenti condizioni generali. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata all’effettuazione del relativo pagamento, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore inviera’ la conferma al cliente , anche a mezzo via telematica. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite, o indicate nei relativi documenti di viaggio, dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) Pagamenti – all’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un accordo pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
5) Prezzo – il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato , al massimo del 10% del prezzo totale del pacchetto , fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di : costi di trasporto, incluso il costo del carburante ; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti o negli aeroporti, tasso di cambio applicato al pacchetto in questione.
6) Recesso del consumatore – il consumatore puo’ recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%; - modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali al fine della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nel caso in cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione ( di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che recede prima della partenza dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo saranno addebitate, a titolo corrispettivo per il recesso, la quota di iscrizione e le somme qui di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza 80% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza. 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
7) Annullamento del pacchetto turistico - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, ( vedi paragrafo 6 ) sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza in forma scritta via posta o via telematica almeno 20 giorni prima della data prevista, oppure a causa di forza maggiore.
8) Modifiche essenziali del contratto da parte dell’operatore - Prima della partenza l’Organizzatore può modificare in modo significativo uno o più elementi essenziali del contratto dandone immediata comunicazione scritta al consumatore indicando il tipo di modifica e l’eventuale variazione del prezzo che ne consegue. In virtù della suddetta prassi, e al fine di evitare casi di mancata ricezione della comunicazione della modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore, questo stesso è tenuto a contattare gli uffici dell’Organizzatore 7 giorni prima della partenza per apprendere di eventuali modifiche.
9) Modifiche dopo la partenza - L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Nel caso in cui il consumatore non accetti nessuna tra le proposte alternative dell’organizzatore , puo’ recedere dal contratto come dalle condizioni del punto 6.
10) Sostituzioni – il cliente rinunciatario puo’ farsi sostituire da altra persona, sempre che : a) L’organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza (escluso comunque il Sabato prima della partenza), ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti alla documentazione richiesta, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Tuttavia, l’Operatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) Regime di responsabilità - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. L’Organizzatore, inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante la loro trasmissione.
13) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
14) Obbligo di assistenza - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) Reclami e denunce - Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente punto 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
16) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio - Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
17) Fondo di Garanzia – Ai sensi dell’art. 21 Decreto Legislativo 111/95 è prevista l’istituzione di un Fondo nazionale di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i consumatori, in caso di insolvenza o di fallimento dell’Organizzatore per il rimborso del prezzo versato; il suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero. Le modalita di funzionamento di tale Fondo di garanzia sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del Tesoro.
18) Foro competente e clausola compromissoria - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Savona . Di comune accordo, peraltro, ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà essere previsto che le controversie insorgenti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto siano rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati uno per ciascuna delle due parti in causa, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta; il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati, o in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Savona. La sede del collegio arbitrale, che ha sede stabilita in Savona , deciderà ritualmente e secondo diritto, con lodo inappellabile, depositato entro 90 giorni dalla costituzione della terna arbitrale, previo eventuale tentativo di conciliazione.
19) Assicurazione responsabilità civile - Guide Alpine Star Mountain - Dolma Tours hanno stipulato ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 111/95 la seguente polizza assicurativa : Navale assicurazioni – polizza n° 4116883A Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
20) Disposizioni normative - Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
21) Condizioni di contratto - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici .